Con il limite di 30 km/h cosa cambia in caso di incidente?

Quando avviene un incidente stradale, l’organo di polizia stradale che interviene tiene conto, tra le diverse circostanze rilevanti, anche del limite massimo di velocità – che sia 50 km/h o sia 30 km/h – in vigore nel tratto di strada in cui si è verificato.

Se dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente si evidenzia che il limite in vigore non è stato rispettato, il trasgressore viene sanzionato in applicazione dell’art. 142 del codice della strada. Se non è possibile accertare la violazione dello specifico limite, può comunque essere applicata una sanzione per non aver rispettato l’obbligo generale, previsto dall’art. 141 del codice della strada, di mantenere una velocità adeguata alle condizioni concrete della strada e del traffico e idonea a consentire il controllo e l’arresto tempestivo del veicolo in caso di necessità.

L’accertamento delle responsabilità dell’incidente stradale è, invece, di competenza dell’Autorità giudiziaria, nel caso in cui ne venga investita, d’ufficio o su istanza di parte. La valutazione normalmente tiene conto del comportamento tenuto dagli utenti della strada coinvolti nell’incidente, in relazione alle norme generali di comportamento stabilite dal codice della strada e alle limitazioni, divieti e obblighi prescritti dagli enti proprietari e gestori delle strade sulla base del codice stesso. Tra questi, è compreso anche il rispetto dei limiti massimi di velocità vigenti o dell’obbligo generale di mantenere una velocità adeguata e idonea.

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