La Città 30 lede il diritto costituzionale alla mobilità e alla libertà di circolazione?

No, come riconosciuto anche dal TAR di Bologna nella sentenza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso che era stato presentato da due tassisti contro il progetto della Città 30, ritenendo che il provvedimento, oltre a non comportare alcun danno economico provato, non viola il diritto costituzionale alla mobilità, né ostacola il lavoro.

 

Nella pronuncia i Giudici motivano infatti testualmente la loro decisione così: “(I ricorrenti) lamentano la lesione del diritto costituzionalmente tutelato alla libertà di circolazione. Quest’ultima, però, non è configurabile, dal momento che i provvedimenti impugnati non colpiscono il bene tutelato dalla Costituzione, in quanto non pongono limiti alla possibilità di muoversi, risiedere e lavorare liberamente sul territorio, ma dettano esclusivamente delle regole tecniche per garantire l’ordinata circolazione e l’incolumità pubblica”.

In sostanza, quindi, il TAR ha affermato che l’applicazione dei 30 km/h non limita la libertà per i cittadini di muoversi, vivere e lavorare in città, ma semplicemente – come da sempre sostenuto dall’Amministrazione comunale, supportando la scelta con piani internazionali, europei e nazionali, evidenze scientifiche e dati statistici – stabilisce una regola di natura tecnica, non politica, per garantire la sicurezza stradale, la vita umana e un traffico urbano più ordinato.

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